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Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

La Società aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito l’ “ACF” o l’ “Arbitro”) istituito dalla CONSOB con Delibera del 4 maggio 2016 e operativo a far data dal 9 gennaio 2017.

L’ACF è competente per controversie che abbiano ad oggetto richieste non eccedenti il valore di Euro 500.000 presentate da clienti classificati come clienti al dettaglio (sono esclusi i clienti professionali e le controparti qualificate).

Il cliente, prima di poter ricorrere all’ACF, deve avere indirizzato un Reclamo (secondo le procedure dettagliate sul sito internet della Società di Gestione e nei Prospetti dei fondi) nei confronti della Società al quale sia stata fornita risposta ovvero sia trascorso il termine di 60 giorni dalla presentazione del Reclamo stesso senza alcun riscontro da parte della Società.

Resta fermo il diritto dell’investitore di adire l’Autorità giudiziaria qualunque sia stato l’esito della procedura esperita dinanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziari. Tale diritto è sempre esercitabile anche in  presenza  di clausole di devoluzione delle  controversie  ad  altri  organismi  di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Per informazioni più dettagliate o per conoscere il funzionamento e l’utilizzo dell’ACF si rimanda al sito web www.acf.consob.it.