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Depositi dormienti

La Normativa

Si informa la clientela che il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il DM n° 116/2007, che prevede l’accredito, su un apposito Fondo ministeriale, dei saldi relativi ai depositi di strumenti finanziari (tra cui rientrano i fondi comuni e le gestioni patrimoniali), superiori a 100 euro, che non risultino movimentati ad iniziativa del titolare o di un suo delegato per un periodo continuativo di 10 anni dalla data di libera disponibilità delle somme (depositi “dormienti”). Il Fondo alimentato con gli importi dei conti e dei rapporti definiti come “dormienti” ha la finalità di indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

Come evitare il trasferimento del proprio investimento

Al fine di evitare il trasferimento del controvalore dei depositi “dormienti” all’apposito Fondo, i clienti titolari dei rapporti devono impartire disposizioni a valere sulla posizione interessata ovvero inoltrare a BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France – Milan Branch, Torre Diamante, Piazza Lina Bo Bardi 3 – 20124 Milano (anche via fax al numero 02 7247 5662 oppure 02 7247 5663) una dichiarazione di vitalità del rapporto, contenente tutti i dati identificativi e sottoscritta dal titolare del medesimo (vedasi modulo fac simile sotto riportato) entro il termine di 180 giorni dalla ricezione della raccomandata per i rapporti nominativi ovvero entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi (indicata sui singoli avvisi) sul sito della società o nei locali della stessa, per i rapporti rappresentati da certificati al portatore.

Trasferimento somme ed estinzione rapporto

In ottemperanza a tale normativa, l’intermediario titolare del rapporto contrattuale di strumenti finanziari “dormienti” provvede ad informare i soggetti interessati, tramite raccomandata AR inviata all’ultimo indirizzo comunicato, con l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento e con l’avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, il rapporto verrà estinto e il relativo saldo devoluto al Fondo appositamente creato.

Anche i rapporti rappresentati da certificati al portatore, di saldo superiore a 100 euro e non movimentati per 10 anni, rientrano nella categoria dei depositi “dormienti”: in tal caso l’esistenza di rapporti dormienti viene segnalata tramite raccomandata AR indirizzata al soggetto che ha richiesto l’emissione del certificato al portatore e tramite la pubblicazione sul sito dell’intermediario di apposite liste (qui di seguito consultabili), con l’elenco dei certificati interessati; l’elenco dei certificati al portatore “dormienti” viene inoltre esposto negli spazi dedicati alla clientela presso la Società.

L’elenco dei rapporti divenuti dormienti nel corso dell’anno solare precedente è comunicato entro il 31 marzo di ciascun anno tramite la pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Economia. Contestualmente è previsto l’annuncio, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, di un avviso dell’avvenuta pubblicazione dell’elenco dei rapporti dormienti sul sito web del Ministero dell’Economia.

Successivamente, entro il 31 maggio, con l’esclusione delle posizioni che nel frattempo sono state “rivitalizzate”, la società provvede a versare definitivamente le somme al Fondo.

Comunicazioni

Elenco dei rapporti dormienti sino ad oggi trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze:

Devoluzioni al MEF

La mancata rivendicazione delle somme relative ai rapporti segnalati nei suddetti elenchi ha comportato la devoluzione delle stesse al Fondo (art.1, comma 343, legge 266/2005), effettuate nel mese di maggio di ciascun anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni per l’estinzione. Gli elenchi dei rapporti dormienti devoluti al Fondo sono qui di seguito riportati (elenchi consultabili anche sul sito internet del MEF e di Consap):

Come recuperare le somme devolute

Si precisa che i titolari dei rapporti “dormienti” devoluti all’apposito Fondo ministeriale potranno reclamare le relative somme utilizzando i moduli e le procedure descritte sul sito www.consap.it entro 10 anni dalla data di devoluzione (che, si ricorda, avviene nel mese di maggio di ogni anno).