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Direttiva Mifid


La direttiva del Parlamento europeo nota come Market in Financial Instruments Directive (MiFID) è entrata in vigore dal 1° novembre 2007. L’obiettivo della direttiva è di garantire la trasparenza delle informazioni destinate alla clientela. Le prassi e le politiche attuali adottate risultano le seguenti.

A. Le politiche di best selection e best execution della Società

In questo documento intendiamo presentare le pratiche attuali e gli obiettivi futuri della Società in materia di best selection degli intermediari finanziari e di best execution (l’esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili) che questi ultimi ci devono garantire. Abbiamo intenzione, inoltre, di ricapitolare le procedure applicate alla ricezione e alla trasmissione di ordini e – ove necessario – le politiche relative alla negoziazione di ordini quando interveniamo in qualità di controparte sul mercato.

Il presente documento è destinato a fornire informazioni sullo status attuale delle nostre politiche, che è suscettibile di cambiamenti dopo le consultazioni con, ed eventuali decisioni assunte dai seguenti organismi:

l’Autorità dei Mercati Finanziari (Autorité des marchés financiers – AMF) in Francia, altre autorità di regolamentazione europee e l’ESMA (European Securities and Market Authority). Inoltre, le nostre politiche e procedure potrebbero essere modificate a causa di futuri sviluppi legati all’attuazione delle suddette decisioni da parte dei vari Stati membri dell’UE o da altri organi di vigilanza.

La Market in Financial Instruments Directive (MiFID) ha offerto alla Società l’opportunità di rendere più chiaro il processo d’attuazione delle decisioni d’investimento e di esecuzione degli ordini applicato alla gestione dei mandati e dei fondi d’investimento dei nostri clienti. Questo obiettivo è stato perseguito attraverso la definizione e l’introduzione di una politica di esecuzione relativa alla selezione degli intermediari, ai processi adottati ed ai sistemi di reportistica.

Tale politica comprende:

  • i principi che permettono agli intermediari l’esecuzione degli ordini;
  • i principi che regolamentano l’esecuzione degli ordini in base al tipo del processo d’investimento, al tipo di strumento finanziario ed ai criteri di esecuzione riportati nella Direttiva (tipo di ordine, prezzo, costi, probabilità e rapidità dell’esecuzione, volume dell’ordine e qualsiasi altro criterio rilevante per l’esecuzione dell’ordine).

La Società considera la best execution come un processo continuo e pertanto ha istituito un organismo di controllo permanente denominato Global Counterparty Committee per consentire alla società di ottenere i migliori risultati possibili per la clientela.

La Società, in quanto società di gestione patrimoniale, è tenuta a controllare l’efficacia di questa politica, ad adeguarla e – se necessario – a rafforzarla.

B. Classificazione della clientela e ambito di applicazione

In quanto società di gestione patrimoniale, la Società fornisce dei servizi di gestione di portafoglio per conto terzi. Nell’esercizio di questa funzione, la Società trasmette ordini relativi a strumenti finanziari nel quadro dei processi d’investimento che la società ha sviluppato al fine di espletare la gestione dei mandati e dei fondi d’investimento di cui è responsabile.

La Società trasmette i propri ordini relativi a strumenti finanziari sia direttamente sia attraverso BNP Paribas Dealing Services. I principali strumenti finanziari in oggetto sono: azioni, strumenti su tassi d’interesse, derivati quotati e OTC.

Gli obblighi previsti dalle politiche di selezione ed esecuzione sono dovuti a tutti i clienti che ai sensi della direttiva MiFID vengono considerati “Clienti Professionali ”

Tali procedure hanno l’obiettivo di individuare i mezzi più appropriati per garantire la migliore esecuzione possibile per ciascuna categoria di strumenti finanziari in base alle nostre politiche d’investimento e alle sedi di esecuzione.

C. La Società seleziona i propri intermediari e controlla le loro politiche di esecuzione nell’interesse della clientela

La Società ha adottato una metodologia formale per selezionare gli intermediari. Tale procedura si basa sulla qualità dei servizi di mercato forniti in relazione agli strumenti negoziati in oggetto: la migliore consulenza, il miglior prezzo di esecuzione, la migliore qualità di esecuzione e – se del caso – la piattaforma tecnologica più appropriata.

La procedura di selezione viene sottoposta ad una revisione formale almeno una volta all’anno, tuttavia la Società controlla costantemente la qualità dei propri intermediari al fine di rilevare eventuali problemi da riportare al Global Counterparty Committee che si riunisce su base trimestrale.

La Società ha definito una combinazione di varie funzioni di negoziazione (destinate ad essere gradualmente armonizzate con quelle di BNP Paribas Dealing Services). Queste funzioni ci consentono di scegliere, in base allo strumento finanziario o al fondo interessato, tra gli intermediari selezionati. La Società seleziona l’intermediario che fornisce un’esecuzione in linea con la procedura di best execution in base a tre caratteristiche principali: strumento finanziario, politica di gestione applicata al mandato/fondo e tipo di ordine.

La Società ha definito – per conto dei propri clienti – varie politiche gestionali specifiche per ogni team di gestione in base alle caratteristiche dei rispettivi processi d’investimento.

Ciascun team di gestione abbina il proprio processo d’investimento con una procedura di collocamento degli ordini che, in particolare, seleziona e assegna le priorità ai vari criteri e – se necessario – designa le sedi di esecuzione per gli strumenti finanziari in oggetto.

Qualora fosse necessario, alle operazioni sul capitale vengono applicate delle disposizioni supplementari: ciò vale, in particolare, per le offerte pubbliche iniziali, i collocamenti privati e altri collocamenti in borsa (secondary public offering o SPO).

D. La Società e le società Partner intervengono o potrebbero intervenire come controparte nella negoziazione di alcuni strumenti finanziari

In conformità con le pratiche di mercato ed al fine di attenersi alle procedure gestionali alle quali si è impegnata ad aderire, la Società può accedere direttamente al mercato in alcune giurisdizioni, sia direttamente che attraverso BNP Paribas Dealing Services, in particolare per quel che riguarda strumenti su tassi e prodotti OTC su piattaforme di negoziazione cash.

In pratica, ciò significa che per tali transazioni, in particolare per quanto riguarda strumenti su tassi o i prodotti OTC, la Società e/o BNP Paribas Dealing Services possono agire come controparte diretta di un operatore di mercato. Ai sensi della direttiva dell’UE, la Società si impegna ad “adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere, allorché si eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i propri clienti”.

Ogniqualvolta sia possibile, prima di negoziare una transazione, la Società invita e inviterà automaticamente gli intermediari a presentare un’offerta per gli strumenti negoziati bilateralmente.

E. Impegni, controlli e compliance

La Società si impegna ad adottare tutte le misure ragionevoli che consentano di ottenere nell’esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i propri clienti. Questo obiettivo viene conseguito sia attraverso la selezione degli intermediari oppure intervenendo come controparte nei mercati interessati. La Società è lieta di condividere con la clientela i dettagli di tutte le procedure di esecuzione degli ordini e di mostrare come tali procedure rispondono alla nostra politica di materia.

Ogniqualvolta che la Società riceve istruzioni specifiche dal cliente inerenti all’esecuzione di ordini nel quadro del proprio mandato o di uno specifico fondo d’investimento, la società seguirà tali istruzioni e così facendo, non sarà più soggetta agli obblighi di best execution applicabili al tipo o tipi di strumenti finanziari interessati dalle istruzioni specifiche. Queste istruzioni specifiche dovranno essere compatibili con le disposizioni indicate contrattualmente prima della firma del mandato o della sottoscrizione di un fondo d’investimento.

F. Revisione delle politiche di selezione ed esecuzione

Il Global Counterparty Committee funge da forum nel quale discutere, decidere e intervenire sui temi commerciali, operativi, di compliance, legali e in materia di rischio relativi alle controparti idonee alla selezione.

Questo organismo viene guidato dal Responsabile del Controllo del Rischio e in sua assenza dal Responsabile della Compliance. Inoltre, la Società ha istituito un sistema di formale di revisione e controllo della politica di best execution, che viene riesaminata almeno una volta all’anno.

G. Consenso della clientela alle politiche di selezione ed esecuzione

La Società ha l’obbligo di ottenere il consenso dei propri clienti relativo all’applicazione delle suddette politiche nel quadro del rapporto contrattuale. Le presenti politiche costituiscono parte integrale del rapporto contrattuale tra la Società e la propria clientela. Qualora il cliente non dovesse esprimere alcuna obiezione specifica entro un mese dalla ricezione di una descrizione dettaglia di tali politiche tramite apposita comunicazione postale, la Società considererà che sia stato dato un consenso implicito.

H. Chi contattare ?

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare i team di vendita.